ASSOCIAZIONE
FIORENTINI NEL MONDO
STATUTO
Art. 1 – Denominazione
E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata FIORENTINI NEL MONDO. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Sede
L'Associazione ha sede a Firenze in Via Leonardo Ximenes 55B.
Art. 3 – Scopo
L'associazione ha finalità di promuovere la cultura e le tradizioni di Firenze all’estero ed offrire iniziative a favore della collettività fiorentina nel mondo.
Per perseguire le proprie finalità, l’associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzare e coordinare gruppi di studio e ricerca sulla cultura e l’arte espresse da Firenze e sui suoi rapporti con le altre culture globali e locali;
- promuovere e organizzare attività di studio, ricerca e proposta sulla legislazione nazionale e internazionale, soprattutto in relazione alla promozione della cultura e delle arti fiorentine nel mondo;
- predisporre e gestire centri di documentazione, biblioteche, archivi a servizio dei soci e della collettività dei fiorentini nel mondo;
- organizzare seminari, convegni, mostre, tavole rotonde, corsi di formazione sulla cultura fiorentina nel mondo;
- promuovere ed editare bollettini, riviste, materiale didattico e divulgativo, cartaceo e multimediale, e ogni altro testo e strumento aventi scopo di approfondimento e divulgazione della cultura e dell’arte di Firenze;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l’organizzazione e la gestione di iniziative inerenti le finalità dell’associazione;
- favorire la nascita e le diffusione di aggregazioni che perseguano le medesime finalità dell’associazione e sviluppare con essi forme di collaborazione.
L’Associazione intende valorizzare le reti associative presenti sul territorio e favorirà l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nei settori rientranti tra le proprie finalità o a questi analoghi o affini.
Tutte le attività potranno essere svolte dall’Associazione sia direttamente che indirettamente, intraprendendo ogni tipo di collaborazione con soggetti italiani o stranieri. L’Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta, direttamente o indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale.
È in ogni caso esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero la tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
- gestire centri culturali, didattici e ricreativi;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla valorizzazione della cultura fiorentina;
- intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.
Art. 5 – Durata
La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6 – Soci
Possono essere soci cittadini italiani o stranieri, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano le finalità sociali. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'associazione. I soci sono altresì tenuti al versamento della quota annuale, secondo le modalità e per l’importo stabiliti dal Governo dell'associazione ed approvati dal Collegio dei Reggenti.
Coloro che intendono essere ammessi quali soci dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Governo dei Fiorentini nel Mondo il quale, in caso sia necessario, si consulta col Collegio dei Reggenti. Esso delibererà entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rigetto della domanda, che dovrà in ogni caso essere motivato, l’interessato potrà chiedere che la stessa venga esaminata direttamente dal Collegio dei Reggenti, il quale dovrà riunirsi entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di riesame, indirizzata al Presidente. E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione Fiorentini nel Mondo. Tutti i soci hanno diritto di voto per per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ovvero di tutte le cariche della Consulta dei Fiorentini nel Mondo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, e va comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione. L'esclusione è deliberata dal Governo, sentito il Collegio dei Reggenti, nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione, lo statuto o i regolamenti. Le quote associative sono indivisibili, intrasmissibili e non rivalutabili. I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.
L'Associazione Fiorentini nel Mondo trae i mezzi per finanziare la propria attività:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, tra cui eventuali rendite patrimoniali.
L’entità della quota associativa e le modalità di versamento sono stabilite dal Governo dell'associazione.
Art. 8 - Organi sociali
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza nei confronti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Sono organi operativi dell'Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- La Consulta dei Fiorentini nel Mondo ovvero l’adunanza di tutte le cariche consiliari operative ed onorifiche;
- Il Collegio dei Reggenti ovvero il parlamento dei Fiorentini nel Mondo;
- Il Governo ovvero la giunta esecutiva;
- Il Comitato Scientifico ovvero l'organo consultivo per le attività culturali;
- Il Presidente ovvero il legale rappresentante;
- Il Vicario ovvero il vice presidente;
- Il Cancelliere ovvero il responsabile delle relazioni esterne;
- Il Camerlengo ovvero l'assistente diretto del presidente;
- Il Capitano ovvero l'arbitro dei rapporti tra gli organi interni;
- L’Alfiere ovvero il segretario generale;
- L’Araldista ovvero il ricercatore in araldica fiorentina;
- Il Genealogista ovvero il ricercatore in genealogia fiorentina;
- Il Rettore del Comitato Scientifico;
- Il Cerimoniere ovvero il responsabile degli eventi;
- Il Segretario ovvero il responsabile della segreteria;
- Il Tesoriere ovvero il responsabile della cassa;
- Il Revisore ovvero il responsabile delle verificare sul bilancio;
- I Magistrati ovvero i legali difensori dell'associazione;
- L'Araldo ovvero il delegato di Firenze;
- Gli Strilloni ovvero gli incaricati delle comunicazioni;
- Gli Iconografi ovvero gli incaricati delle immagini fotografiche;
- Il Correttore ovvero il responsabile dei rapporti con l’Arcidiocesi di Firenze;
- I Proconsoli ovvero i coordinatori delle Delegazioni all’interno di uno stato;
- I Delegati ovvero i responsabili delle Delegazioni dei Fiorentini nel Mondo in Italia e all'estero.
Cariche onorifiche dell'Associazione:
- Il Gonfaloniere ovvero il presidente del Consiglio Comunale di Firenze;
- Il Gran Priore ovvero il capo della Arcidiocesi di Firenze;
- L'Ambasciatore ovvero il rappresentante della Casa Medici di Toscana;
- Il Console ovvero il rappresentante dei Toscani nel Mondo;
- Il Luogotenente ovvero il rappresentante di ACF Fiorentina;
- Il Procuratore ovvero il rappresentante della Lega del Chianti;
- Il Provveditore ovvero il rappresentante dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze;
- Il Prefetto ovvero il rappresentante del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine;
- I Capitani di Parte Guelfa ovvero i rappresentanti della Parte Guelfa di Firenze;
- I Commissari di Quartiere ovvero i rappresentanti dei quattro quartieri di Firenze;
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia, il Governo, sentito il Collegio dei Reggenti, può attribuire emolumenti a persone, anche membri dell'associazione stessa, per l'espletamento di particolari incarichi.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Attribuzioni:
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta ogni cinque anni dal Governo, d'intesa col Collegio dei Reggenti, organo rappresentativo dell'assemblea, il quale ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
L’Assemblea ordinaria quinquennale elegge tra i propri membri tutte le cariche della Consulta dei Fiorentini nel Mondo eccetto quella di Presidente che avviene per elezione all'interno del Collegio dei Reggenti e quelle del Governo che vengono designate dal Presidente tra i membri del Collegio dei Reggenti.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente.
Convocazione
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del Goiverno sentito il Collegio dei Reggenti;
- su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un quarto dei soci. In questo caso il Presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro un termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta pena la sua decadenza dalla carica. In caso d’inottemperanza, i richiedenti, trascorsi i sessanta giorni, possono direttamente convocare l'Assemblea ed al primo punto dell’ordine del giorno dovrà essere posta l’elezione di un nuovo Presidente.
L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante invio, a tutti i soci, di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta trasmissione, compresi fax e email. Nel caso in cui il Governo dell'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di e-mail, o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, s’intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Quorum
Per le assemblee ordinarie in prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che dovrà essere effettuata in data diversa da quella di prima convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Svolgimento dell’assemblea ed esercizio del diritto di voto
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vicario. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Capitano ed un Alfiere con responsabilità organizzative interne ed esecutive ed un Cancelliere con responsabilità per le relazioni esterne. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e controfirmato da Alfiere e Cancelliere.
Le deliberazioni prese dall’assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o di impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Tale delega deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’assemblea cui spetta constatarne la regolarità. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci.
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente o il vicario ed il cancelliere o alfiere, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 10 - Il Collegio dei Reggenti
Il Collegio dei Reggenti è composto da cinque a cinquanta membri eletti dall’assemblea dei soci tra i soci stessi su indicazione del presidente dell'associazione. Il numero dei componenti il Collegio dei Reggenti sarà variabile.
Il Collegio dei Reggenti approva una giunta esecutiva detta Governo proposta dal Presidente tra i suoi membri e dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.
Approva le modifiche allo statuto ed il regolamento interno dell’associazione, delibera sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario che le sia stato sottoposto dal Governo o dal Presidente. Al termine del mandato i membri del Collegio dei Reggenti possono essere rieletti.
Poteri e Funzioni del Collegio dei Reggenti
Il Collegio dei Reggenti è investito dei poteri di sorveglianza sull'ordinaria e straordinaria amministrazione del Governo dell'associazione. In particolare, ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità sociali, assumendo tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente.
- ratificare la nomina del Vicario o vice presidente, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa;
- ratificare la nomina di Gonfaloniere dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita dal Presidente del Consiglio Comunale di Firenze;
- ratificare la nomina di Gran Priore dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita dall'Arcivescovo di Firenze;
- ratificare la nomina di Ambasciatore dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita da un membro della famiglia Medici di Toscana;
- ratificare la nomina di Console dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita dal Vicario dell'assemblea dei Toscani nel Mondo;
- ratificare la nomina di Procuratore dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita dal Capitano Generale della Lega del Chianti;
- ratificare la nomina di Provveditore dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, sarà rivestita dal Provveditore della Misericordia di Firenze;
- ratificare la nomina dei Commissari di Quartiere dei Fiorentini nel Mondo che, invariabilmente, saranno rivestite dai relativi esponenti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- ratificare la nomina dei due rappresentanti con carica irrevocabile e perpetua presso la Foundation of Sports History Museums proposti dal Presidente dei Fiorentini nel Mondo;
- verificare ed approvare i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari predisposti dal Governo dell'associazione;
- ratificare l'accettazione da parte del Governo delle domande di ammissione di nuovi membri del Collegio dei Reggenti e dei soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
- ratificare le delibere del Gopverno sull'esclusione dei soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
Il Collegio dei Reggenti si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Convocazione e voto
Le riunioni del Collegio dei Reggenti devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta trasmissione almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Collegio dei Reggenti può essere convocato per e-mail, o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Collegio dei Reggenti si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Collegio dei Reggenti è presieduto dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vicario. Esso delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio dei Reggenti verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Vicario e controfirmato dal Cancelliere o dall'Alfiere.
Le riunioni del Collegio dei Reggenti si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente o il Vicario ed il Cancelliere o l'Alfiere che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 11 - Il Presidente ed il Governo
Il Presidente è la guida dell'associazione, cioè dell'Assemblea, del Collegio dei Reggenti e del Governo dell'associazione. Il Presidente dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Presidente ha il potere di nominare i membri del Governo dei Fiorentini nel Mondo e di proporre nuovi membri del Collegio dei Reggenti affinché lo assistano per la realizzazione delle attività sociali. Il Governo sarà composto dalle cariche e dai funzionari designati dal Presidente che ha il potere di istituire nuove cariche operative e sostituirne i responsabili secondo le esigenze dell'associazione. Il Presidente ha il potere di nominare con carica irrevocabile e perpetua due rappresentanti dei Fiorentini nel Mondo presso la Foundation of Sports History Museums. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza, ma in tal caso dovrà convocare entro trenta giorni il Collegio dei Reggenti per la ratifica del suo operato. Il Presidente nomina un segretario particolare, il Camerlengo, per ricevere assistenza nello sbrigare materie di ordine pratico e dura in carica cinque anni come tutte le altre cariche sociali.
Art. 12 – Il Revisore
Il Revisore Unico è nominato dal Collegio dei Reggenti qualora lo stessa lo ritenga necessario; la funzione del revisore è controllare la correttezza della gestione finanziaria e relazionare sulla stessa a scadenza annuale. Il revisore dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto tra persone estranee all'associazione avuto riguardo per la loro competenza.
Art. 13 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Collegio dei Reggenti provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 maggio. L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 14 - Disposizioni generali e finali
L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberata da una riunione dell'assemblea straordinaria, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'associazione e nominerà uno o più liquidatori.
Art. 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, il Collegio dei Reggenti, su proposta del Presidente, delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Governo e da approvarsi dal Collegio dei Reggenti.
Art. 17 - Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Firenze, 1 gennaio 2000